Con ordinanza n. 24391 del 3 novembre 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore autonomo che impartisce ordini ai dipendenti della società deve essere inquadrato come subordinato, essendo tale ruolo incompatibile con un rapporto libero professionale.
Tale soggetto – nel caso di specie un esperto di marketing – proprio in ragione del potere di direzione e controllo attribuitogli nei confronti dei dipendenti della società, non poteva ritenersi sganciato da ogni rapporto di dipendenza gerarchica con quest’ultima. A conferma della natura subordinata del rapporto, sono stati considerati altri elementi quali l’utilizzo esclusivo da parte del lavoratore di mezzi e strumenti aziendali (telefono fisso, cellulare, pc), la quotidiana presenza nei locali aziendali, la fruizione di buoni pasto mensili e il rimborso delle spese di trasferta.