Con ordinanza n. 13176 del 14 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), allorché risultino idonee a offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite da altre risultanze istruttorie.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha stabilito la legittimità del recesso datoriale nei confronti di un infermiere che aveva molestato una paziente, pur non avendo il giudice provveduto alla prova testimoniale della vittima dell’abuso, in quanto ha ritenuto consolidato il principio secondo cui il giudice può trarre il suo convincimento dalle prove atipiche prodotte in giudizio, da cui si ricaverebbero elementi sufficienti per ricostruire l’intera vicenda.