Il fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo è rappresentato sia dalle ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia dall’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore  

Con sentenza n. 2711 del 1° luglio 2024, la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogato ad una lavoratrice, in quanto non erano stati provati né l’effettiva sussistenza delle ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, né il rispetto dell’obbligo di “repechage”.

Nel caso di specie, il datore di lavoro resistente aveva unicamente fornito delle prove testimoniali, risultate peraltro generiche, circa la sussistenza della crisi produttiva aziendale e non aveva fornito alcuna prova circa il rispetto dell’obbligo di “repechage”.