La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15515 del 7 giugno 2019, ha statuito che il divieto di licenziamento nel periodo che decorre dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione stessa, è prevista solo per le lavoratrici e non è estesa al lavoratore uomo.
Nel caso di specie, un lavoratore aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso che gli era stato irrogato dopo che il datore gli aveva contestato l’assenza ingiustificata dal lavoro oltre alla produzione di documentazione falsa ritenendo che il suddetto divieto di licenziamento dovesse applicarsi anche al lavoratore uomo.
La Suprema Corte ha, dunque, rigettato il ricorso del lavoratore precisando che l’art. 35 del d.lgs. 198/2006 nel disporre la nullità dei licenziamenti attuati a causa di matrimonio, fa esclusivo riferimento “alla dipendente” e “alla lavoratrice”, e che tale limitazione non ha natura discriminatoria in quanto la diversità di trattamento è coerente con le misure legislative adottate per consentire alla donna di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita familiare.