La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23850 del 5 settembre 2024, ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare (della sospensione per dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione) irrogata da una società ad un dipendente (ricoprente la carica di Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS) per aver rilasciato su un portale di informazioni online e su un quotidiano alcune dichiarazioni dal contenuto critico riguardanti “dati sugli incidenti ai viaggiatori e sui decessi per infortuni sul lavoro”.
In particolare, secondo la Suprema Corte il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in quanto portatore di interessi collettivi, così come garantiti dagli artt. 21 e 39 della Costituzione, può esercitare, al pari dei rappresentanti sindacali, il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro soggiacendo agli stessi limiti previsti per quest’ultimi, ovvero i limiti della correttezza formale, imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente assicurata (art.2 Costituzione) di tutela della persona umana. Pertanto, secondo la Suprema Corte, solo nell’ipotesi in cui tali limiti siano superati, con l’attribuzione all’impresa o ai suoi dirigenti di comportamenti disonorevoli o riferimenti denigratori non provati, il lavoratore è soggetto a sanzioni disciplinari.