Il datore di lavoro non può recedere autonomamente dal contratto collettivo nazionale

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26927 del 17 ottobre 2024, ha ribadito il consolidato principio secondo cui, nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali. Pertanto, al singolo datore di lavoro non è consentito di recedere unilateralmente dal contratto collettivo nazionale (CCNL).

Secondo la Suprema Corte, il recesso unilaterale non può avvenire neanche se fondato sull’eccessiva onerosità del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1467 c.c., a seguito di un periodo di difficoltà economica dell’azienda, salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori.