Con ordinanza del 23 aprile 2020 il Tribunale di Grosseto ha stabilito che il datore di lavoro, ove ne ricorrano le condizioni, deve consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, non potendo imporre al dipendente, in maniera irragionevole o immotivata, la fruizione delle ferie.
Nel caso di specie la società datrice di lavoro, nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si era rifiutata di adibire al lavoro agile un dipendente (con mansioni di carattere impiegatizio e affetto da una grave patologia polmonare), a differenza di tutti gli altri colleghi del suo reparto, prospettandogli la possibilità di fruire delle ferie anticipate, non ancora maturate, in alternativa alla sospensione non retribuita del rapporto.
Il Tribunale ha così accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal lavoratore, ordinando alla società di consentirgli lo svolgimento delle mansioni contrattuali in modalità di lavoro agile, nel rispetto della previsione di cui all’art. 39, comma 2, D.L. 18/2020, che ha riconosciuto nel periodo emergenziale riconducibile al Covid-19 una priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni in smart working avanzate da lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.