Con sentenza n. 31318 del 4 dicembre 2018, la Corte di Cassazione ha statuito che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni tecniche, organizzative e produttive, al giudice compete, non la valutazione sulla scelta dei criteri di gestione dell’impresa, che sono espressione della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., bensì il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una società che, nel licenziare un dirigente non aveva dimostrato neppure mediante elementi presuntivi e indiziari la sussistenza effettiva delle ragioni che avevano giustificato l’operazione di riassetto. Il datore di lavoro, infatti, non aveva provato né l’esigenza di riduzione dei costi né tantomeno la diminuzione del fatturato, risultando la società florida.