La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8621 del 7 maggio 2020, richiamando propri precedenti, ha ribadito che, ai fini della della sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è irrilevante che un analogo inadempimento, commesso da altro dipendente, sia stato diversamente valutato in termini sanzionatori dal datore di lavoro.
La Suprema Corte, sulla scorta di tali principi ha rigettato il ricorso presentato dal lavoratore volto a far accertare un illegittimo comportamento datoriale sul presupposto di un diverso trattamento sanzionatorio rispetto a quello posto in essere nei confronti del collega di lavoro a fronte di presunte medesime condotte.