Con sentenza n. 6596 del 16 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere la retribuzione ai dipendenti per i giorni in cui i cancelli dello stabilimento sono stati bloccati da un “picchetto” aziendale.
Nel caso di specie, nel corso di agitazioni sindacali, i varchi di accesso alla fabbrica erano stati sbarrati in modo da impedire l’ingresso dei materiali e l’uscita della merce. Si era dunque verificato un “avvenimento esterno”, come tale non imputabile al datore di lavoro, che aveva oggettivamente impedito lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La legittimità del comportamento datoriale veniva, altresì, confermata dal fatto che la società, nell’accordo raggiunto con i sindacati, si era impegnata a chiedere il trattamento della cassa integrazione guadagni ordinaria per i propri dipendenti, senza assumersi alcun obbligo di corrispondere il trattamento retributivo in caso di sospensione dell’attività.