Con sentenza n. 23619 del 28 settembre 2018, la Cassazione, con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ha sancito che la formulazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive o sostitutive (di cui all’art. 20, comma 4 D.Lgs. 276/2003 vigente “ratione temporis” all’epoca dei fatti) devono essere indicate per iscritto nel contratto con un grado di specificazione tale da consentire al giudice di verificare se esse rientrano nella tipologia di causali richieste per la legittimità del contratto.
La Suprema Corte ha precisato, altresì, che la causale nei contratti di somministrazione di lavoro non può risolversi in una parafrasi della norma (art. 21, comma 1 lettera c) D.Lgs. 276/2003), ma deve esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta, la cui effettività dovrà essere valutata dal giudice di merito.
Pertanto, nel caso di specie, il Collegio giudicante ha confermato la decisione della Corte d’Appello che aveva ritenuto nullo il termine apposto ad alcuni contratti di somministrazione, con conseguente trasformazione degli stessi in contratti di lavoro a tempo indeterminato, non essendo state indicate causali circostanziate si da rendere possibile il controllo delle loro effettività.