Con sentenza n. 6299 del 5 marzo 2020, la Corte di Cassazione ha statuito, sulla scorta di una pronuncia della Corte Costituzionale n. 254/2017, che la subfornitura va considerata come un sottotipo dell’appalto e che, per tale ragione, il committente e il subfornitore sono legati da una responsabilità solidale per quanto riguarda i crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti del secondo.
I Giudici di legittimità hanno infatti ritenuto che le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice sono ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto.