Con sentenza n. 3177 del 4 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’iscrizione all’Albo dei giornalisti è necessaria anche per il collaboratore cd. fisso ovvero il giornalista che eserciti l’attività di giornalista in modo continuativo ed esclusivo.
La Suprema Corte ha poi stabilito che la nullità del contratto di lavoro giornalistico non è sanabile con la retrodatazione successiva dell’iscrizione, precisando tuttavia che ciò non esclude la rilevanza giuridica dell’attività svolta ai sensi dell’art. 2126 c.c. e che, pertanto, anche al “collaboratore fisso” non iscritto all’Albo dei giornalisti spetta la giusta retribuzione per le prestazioni rese nel periodo di esecuzione del contratto nullo, nonché la relativa contribuzione previdenziale (ma non verso l’INPGI).