Con ordinanza del 17 maggio 2021, il Tribunale di Venezia ha ritenuto applicabile il cd. blocco dei licenziamenti introdotto dal d. l. n. 18/2020, prorogato dal d. l. n. 104/2020, sia ai datori di lavoro che avevano fruito degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19, sia a coloro che non ne avevano ancora fruito.
Ad avviso del Tribunale, infatti, se si escludessero dall’ambito soggettivo del divieto i datori di lavoro che, pur potendo accedere agli ammortizzatori, non vi abbiano fatto ricorso, si farebbe dipendere l’ambito del divieto da una decisione unilaterale dell’azienda, disancorandola da elementi obiettivi.
Inoltre, secondo il Tribunale di Venezia se tali datori di lavoro fossero esclusi dal divieto, si creerebbe la possibilità per i medesimi di procedere al licenziamento per poi fruire degli ammortizzatori stessi, in virtù di una modificazione dello stato di fatto.