Con sentenza del 10 novembre 2021, il Tribunale di Milano ha stabilito che il blocco dei licenziamenti per ragioni oggettive durante il periodo emergenziale (art. 14, D.L. n. 104/2020) è applicabile anche alla categoria dei dirigenti, discostandosi, così, dai più recenti orientamenti della giurisprudenza di merito (v. Trib. Roma 19 aprile 2021, Trib. Milano 17 giugno 2021).
Il Tribunale ha infatti chiarito che il richiamo della normativa emergenziale all’art. 3, l. n. 604/1966 è diretto unicamente ad individuare la tipologia di licenziamento investita dal divieto, ossia quello per motivi oggettivi, a nulla rilevando le categorie alle quali tale norma fa riferimento (operai, impiegati e quadri): la “ratio” del blocco, infatti, è quella di evitare in via provvisoria che le pressoché generalizzate conseguenze economiche della pandemia si traducano nella soppressione immediata di posti di lavoro.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha dichiarato nullo il licenziamento intimato ad un dirigente nel periodo di blocco e ha condannato, quindi, la Società alla reintegra ed al pagamento dell’indennità risarcitoria, ex art. 18, c. 1, l. n. 300/1970.