Il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 159 del 7 settembre 2021, ha affermato che il potere discrezionale del datore di lavoro di fissare il periodo di fruizione delle ferie non è da intendersi privo di vincoli, ma deve tener conto degli interessi del lavoratore, tanto da fondare l’obbligo del datore stesso di comunicazione preventiva del periodo fissato per il godimento delle ferie con un preavviso utile a consentire al dipendente di organizzare il riposo concessogli.
Nel caso di specie, il Giudice del lavoro ha ritenuto illegittima la condotta del datore di lavoro volta ad imporre ai dipendenti di fruire di una parte delle ferie maturate nell’anno in corso atteso che le lavoratrici non avevano alcun interesse ad utilizzare i predetti giorni di ferie, avendo già usufruito delle ferie pregresse. Peraltro, ad avviso del Tribunale, tale condotta si pone in contrasto con quanto disposto dalla normativa emergenziale vigente dell’epoca (D.L. n. 18/2020) che, al fine di limitare la presenza in ufficio, prevedeva la sola possibilità di utilizzo delle ferie pregresse e non di quelle maturate nell’anno in corso.