Con sentenza n. 6870 dell’8 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore assunto a tempo indeterminato da una agenzia di somministrazione ha diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare (ANF) anche nei periodi in cui non è inviato in missione, ma è in attesa di assegnazione percependo l’indennità di disponibilità.
La Suprema Corte ha precisato che anche in tali circostanze permane il presupposto necessario per l’erogazione degli assegni suddetti, vale a dire il sinallagma funzionale del contratto. Da un lato, infatti, il lavoratore si obbliga a rimanere a disposizione dell’agenzia per essere inviato a prestare la propria attività presso l’utilizzatore, dall’altro, l’agenzia si obbliga a corrispondergli la relativa indennità. Pertanto, la situazione del lavoratore somministrato in disponibilità deve essere parificata a quella dei lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, onde evitare una violazione del principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.).