La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10213 del 16 aprile 2024, ha statuito che, gli accordi di prossimità, sindacali e/o individuali, sottoscritti, in deroga alle norme di legge, prima di un contratto d’affitto di un ramo d’azienda sono validi e possono essere fatti valere anche dal cessionario, poiché, in virtù del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., gli effetti, i diritti e gli obblighi che derivano dai predetti accordi (sottoscritti dalla società cedente) si trasferiscono in capo al cessionario, quale conseguenza della successione del contratto stesso.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento nei confronti di una lavoratrice, irrogato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, in virtù della sussistenza di un accordo di prossimità stipulato in sede sindacale, prima del contratto d’affitto del ramo d’azienda, con cui la lavoratrice, in caso di licenziamento illegittimo, aveva accettato il solo riconoscimento di un importo economico concordato.