Con la sentenza n. 9869 del 19 aprile 2017, la Suprema Corte ha confermato l’orientamento secondo il quale, in tema di giustificato motivo oggettivo di licenziamento ex art. 3 della L. n. 604 del 1966, la decisione in ordine all’assetto organizzativo aziendale è rimessa esclusivamente alla libera discrezionalità del datore di lavoro, in conformità del principio costituzionale della libera iniziativa economica espressamente previsto dall’art. 41 della Costituzione. Inoltre, la Corte ha ribadito l’ulteriore principio secondo cui incombe sul datore di lavoro dimostrare la mancanza di possibilità di reimpiego del lavoratore licenziato e di allegare la prova dell’impossibilità di “repechage” del medesimo.
Nella caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso del lavoratore licenziato atteso che il datore di lavoro non era riuscito a fornire una prova idonea sull’impossibilità di “repechage” dello stesso in ambito aziendale.