Con sentenza n.17689 del 31 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio per cui, nel valutare la sussistenza della giustificatezza del licenziamento intimato ad un dirigente, il giudice di merito deve procedere ad un delicato bilanciamento tra la possibile lesione del legame fiduciario, che lega il dirigente stesso al datore di lavoro, ed il diritto di critica, denuncia e dissenso spettante al lavoratore, posto che la fragilità del legame fiduciario, anche se particolarmente accentuata ne rapporto di lavoro dirigenziale, non determina in modo automatico alcuna compressione del diritto di critica in capo al lavoratore.
Tuttavia, per essere legittimo, il dissenso deve essere espresso dal dirigente in maniera non pretestuosa, nelle sedi proprie e con modalità non diffamatorie od offensive. Nel particolare caso del direttore generale, poi, le sedi appropriate sono quelle di cui all’art. 2392 c.c..
Nel caso di specie, la Corte Suprema ha escluso la giustificatezza del licenziamento intimato ad un dirigente con il ruolo di direttore generale che, nel corso di un consiglio di amministrazione convocato per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente, aveva segnalato alcune irregolarità contabili suscettibili di esporre la società al rischio di commettere reato. La società lo aveva licenziato per giusta causa in quanto le critiche da lui svolte erano risultate sostanzialmente infondate.