Con sentenza n. 26464 del 21 dicembre 2016, la Corte di Cassazione, sul presupposto che “il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale fa sì che la nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento del dirigente sia integrata da qualunque motivo, purché giustificato, il quale non richiede l’analitica verifica di specifiche condizioni, ma una globale valutazione che escluda l’arbitrarietà del licenziamento del dirigente”, ha ritenuto giustificato il licenziamento intimato al dirigente di una azienda che si era autonomamente collocato in ferie senza averlo concordato preventivamente con il datore di lavoro pur essendo consapevole di dover provvedere di lì a pochi giorni ad importanti pagamenti per conto della Società.