In ordine al divieto di controlli a distanza dei lavoratori, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17027 del 17 aprile 2014 – resa nell’ambito di una fattispecie in cui era stata accertata l’illegittima installazione di un impianto di videosorveglianza costituito da 4 telecamere a circuito interno, in quanto effettuata senza previo accordo sindacale e senza alcuna autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro – ha chiarito che la previsione di cui all’art. 4, co. 2, L. n. 300/1970 richiede l’accordo o l’autorizzazione predetti qualora l’installazione delle telecamere sia conseguenza di esigenze organizzative, produttive o finalizzate alla sicurezza del lavoro, dalle quali derivi la possibilità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori.
Nel caso di specie – in cui la particolare allocazione delle suddette telecamere in alcuni punti dello stabilimento aziendale era risultata tale da far presumere che il fine dell’installazione medesima non fosse esclusivamente quello di tutelare il patrimonio aziendale – è stata confermata la condanna del datore di lavoro al pagamento di una ammenda.