Con sentenza n. 43807 del 21 ottobre 2014, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha statuito che “il verbale dell’ispettore del lavoro non costituisce mera informativa di reato ai sensi dell’art. 347 c.p.p., poiché contiene l’accertamento o la descrizione di una situazione di fatto suscettibile di modifica nel tempo, per effetto di comportamenti umani o eventi naturali. Esso va, pertanto, annoverato tra gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria”, essendo utilizzabile come fonte di prova.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno confermato la condanna emessa nei confronti di un imprenditore fondata, tra le altre cose, sulle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro da una dipendente che svolgeva la propria prestazione in orario notturno in assenza di preventiva visita medica d’idoneità.