Con la sentenza dell’11 gennaio 2016, n. 203, la Corte di Cassazione ha affermato che il termine di 30 giorni, stabilito dall’art. 18, co. 5, Stat. Lav. per esercitare il diritto di opzione volto ad ottenere le 15 mensilità in luogo della reintegra nel posto di lavoro, in caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento, decorre dal momento in cui il lavoratore ne ha effettiva e completa conoscenza.
Pertanto, ad avviso della medesima Corte, il dies a quo di 30 giorni può cominciare a decorrere da quando è stata data lettura del dispositivo della sentenza a prescindere da una comunicazione formale della stessa da parte della cancelleria. In pratica, si tratta di un termine finale stabilito dalla legge per evitare che si crei una situazione di stallo qualora il datore di lavoro non inviti il lavoratore alla ripresa dell’attività, nonché a contenere in tempi ragionevoli l’incertezza circa la continuazione del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, i Giudici della Suprema Corte hanno confermato la tardività dell’opzione, tenuto conto che – a prescindere dalla comunicazione di avvenuto deposito della sentenza da parte della cancelleria – lo stesso lavoratore aveva notificato la sentenza al datore di lavoro in data 25 febbraio 2003 e la richiesta delle quindici mensilità in luogo della reintegra il 27 aprile 2003.