Con sentenza n. 25072 del 7 novembre 2013 la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto del lavoratore al quale erano state computate anche le assenze dovute a malattia professionale che sono unicamente imputabili all’inadempienza del datore di lavoro agli obblighi contrattuali ex art. 2087 c.c.
La non computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale nel periodo di comporto, si ispira, infatti, allo stesso principio di tutela dell’integrità fisica del lavoratore, che non consente di valutare secondo i normali criteri il periodo di assenza dal lavoro prolungato oltre i limiti consentiti, nelle ipotesi in cui l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale, non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione dannosa, per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore.