Con sentenza n. 21092 del 7 ottobre 2014 la Corte di Cassazione, riprendendo il proprio recente orientamento, ha affermato che l’indennità di preavviso ex art. 2118 c.c. spetta al lavoratore licenziato anche in caso di passaggio diretto del lavoratore dall’azienda che cessa l’appalto a quella che subentra nello stesso appalto, mancando nella norma richiamata (art. 2118 c.c.) una previsione espressa che escluda la corresponsione di tale indennità nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia immediatamente trovato un’altra occupazione. Secondo la Corte, infatti, deve ritenersi pienamente ammissibile la richiesta di corresponsione della citata indennità da parte del lavoratore che, licenziato dal precedente appaltatore, sia stato contestualmente assunto dal nuovo appaltatore nell’ambito della medesima commessa.