La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17591 del 4 agosto 2014, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui “il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto” seppur, nei casi di lavoro intellettuale e non meramente esecutivo, “non (debbano) essere necessariamente indicate in dettaglio, essendo sufficiente che, in base alla formula adoperata nel documento contrattuale, siano determinabili”.
In virtù di tale assunto, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso proposto da un quadro che sosteneva l’illegittimità del patto di prova applicato al proprio contratto di lavoro a causa della generica indicazione delle mansioni costituita da un semplice richiamo alla contrattazione collettiva.