Con sentenza n. 18425 del 28 agosto 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di permessi retribuiti o ferie fruiti in giornate di festività soppresse, non spetta la maggiorazione retributive prevista dal contratto collettivo per il lavoro prestato in tali giornate.
Nella fattispecie in esame, alcune lavoratrici di una cooperativa, che avevano usufruito di permessi sindacali durante alcune festività soppresse, chiedevano alla società datrice di lavoro, relativamente a tali giornate, il pagamento delle somme spettanti a titolo di maggiorazione per lavoro festivo.
I Giudici di legittimità hanno però respinto la richiesta in quanto il CCNL di categoria applicato dal datore di lavoro prevedeva l’erogazione della maggiorazione solo in caso di effettiva esecuzione della prestazione lavorativa.
La Corte, ha quindi ribadito che il “principio di onnicomprensività della retribuzione – che consiste nell’inclusione di ogni compenso avente carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza – non ha valore di regola generale nell’ordinamento limitativa dell’autonomia privata, e non osta a che questa (…), dopo aver previsto un compenso di natura retributiva, disponga di non includere tale elemento nel calcolo della retribuzione utile per altri istituti contrattuali oppure legali, qualora sia assente – come nel caso dei permessi sindacali – una norma che lo imponga”.