Con sentenza n. 26211 del 22 novembre 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l’unico rimedio esperibile dal socio di cooperativa escluso dalla compagine sociale è quello indicato nell’art. 2533, comma 3 c.c., che stabilisce il diritto del socio escluso di impugnare, dinanzi al Tribunale, la delibera di esclusione nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione della medesima.
Secondo la Corte infatti, con riferimento all’esclusione del socio di cooperativa, non trovano applicazione le disposizioni in tema di nullità e annullabilità delle deliberazioni ex artt. 2377, 2379 e 1421 c.c., rappresentando, il diritto previsto nell’art. 2533 c.c., “l’unico rimedio accordato al socio escluso per far valere l’illegittimità del provvedimento, anche nel caso in cui se ne contesti la regolarità; ne consegue che, una volta decorso il termine di trenta (oggi di sessanta) giorni dalla comunicazione dell’atto conclusivo del procedimento dinanzi ai probiviri (Cass. n. 7529 del 1997), deve escludersi che eventuali vizi del provvedimento possano essere dedotti dalla parte interessata o rilevati dal giudice (Cass. n. 13407 e 18556 del 2004, n. 12001 del 2005, n. 25945 del 2011)”.