La Suprema Corte con sentenza n. 18045 del 14 settembre 2015, si è espressa in ordine al computo a fini economici dell’anzianità maturata nel corso di un rapporto di formazione e lavoro.
I Giudici di legittimità, nel richiamare la sentenza delle Sezioni Unite n. 20074/2010, hanno ribadito che in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato con chiamata nominativa entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere comunque computato nell’anzianità di servizio ed opera, altresì, quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno unicamente fondamento nella contrattazione collettiva.