La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23 del 7 gennaio 2015, ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui “affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo”.
Ed invero, precisano i Giudici di legittimità, “il solo decorso del tempo o la semplice inerzia del lavoratore, successiva alla scadenza del termine, sono insufficienti a ritenere sussistente la risoluzione per mutuo consenso”.
Alla luce dei suddetti principi, nella fattispecie in esame i Giudici di legittimità hanno cassato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma che aveva ritenuto risolto il rapporto di lavoro, basandosi solo sulla mera circostanza che il dipendente aveva impugnato il termine contrattuale dopo che erano decorsi più di quattro anni dalla sua scadenza.