Una volta ripristinato il rapporto di lavoro a seguito di declaratoria di nullità del termine apposto al contratto, con sentenza n. 25824 del 18 novembre 2013, la Corte di Cassazione ha affermato che sussiste la giusta causa di licenziamento per assenza ingiustificata, se il lavoratore, in favore del quale è stato ripristinato il rapporto, non si presenta al lavoro dopo la comunicazione inviata dal datore per la ripresa in servizio. Peraltro, ha affermato la Corte, la suddetta lettera si presume conosciuta dal lavoratore se inviata all’indirizzo indicato nel ricorso, ancorché datato, non avendo l’interessato reso nota alcuna variazione né fornito prova dell’impossibilità di ricevere la comunicazione.