L’indennità di cui al comma quinto dell’art. 32, L. n. 183/2010 è finalizzata a risarcire in via forfettaria ed onnicomprensiva i danni subiti dai lavoratori in caso di conversione di un contratto di lavoro a tempo determinato per illegittima apposizione del termine.
Tale indennità, tuttavia, non esclude che un datore di lavoro sia tenuto a corrispondere anche altri emolumenti per l’eventuale “ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti di lavoro a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato”.
In tal senso, Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13630 del 16 giugno 2014, ha riconosciuto, in aggiunta alla suddetta indennità, anche quanto correlato all’anzianità retributiva e contributiva ed agli scatti successivi per il periodo compreso tra l’allontanamento del dipendente dal posto di lavoro e la sentenza di merito con cui era stata disposta la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato.