Secondo quanto deciso dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 3460 del 16 dicembre 2015, a partire dall’entrata in vigore (ossia dal 18 luglio 2012) della L. n. 92/2012 – che, anche per le aziende rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della L. n. 300/1970, ha esteso la tutela indennitaria in caso di licenziamento illegittimo a fattispecie che, in precedenza, avrebbero comportato l’applicazione della tutela cd. “reale” (reintegrazione nel posto di lavoro) – la prescrizione dei crediti da differenze retributive (nel caso di specie si trattava di maggiorazioni per il lavoro notturno, anche notturno festivo) decorrerà dalla scadenza del rapporto di lavoro, non più in costanza dello stesso, laddove venga accertato in giudizio “il timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità”.