L’Inps, con il messaggio n. 4576 del 6 luglio 2015, ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 80/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 in tema di congedi parentali. In particolare nel citato messaggio viene precisato che, rispetto all’estensione sino a 12 anni dell’età del figlio che consente ai genitori di fruire dei suddetti congedi, “tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015”. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 26, co. 2, D.Lgs. n. 80/2015, le disposizioni di quest’ultimo decreto che modificano, tra l’altro, il suddetto art. 32, D.Lgs. n. 151/2001, “si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo”.
Sempre in forza di quest’ultima previsione, l’INPS ha ancora evidenziato che “La riforma prevede inoltre che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015”.