Con sentenza n. 9507 del 16 ottobre 2014, il Tribunale di Napoli si è espresso in materia di somministrazione statuendo che, ai sensi dell’art. 23, comma 6, D.lgs. 276/2003, “nel caso in cui l’utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto, risponde in via esclusiva delle differenze retributive spettanti al lavoratore o del risarcimento del danno ove non provveda a comunicare tempestivamente detto mutamento di mansioni al somministratore”.
Ciò in quanto, sottolinea il Giudice del Lavoro, la garanzia disposta in favore del lavoratore somministrato, e consistente nella responsabilità solidale del somministratore ed utilizzatore al pagamento degli oneri retributivi e previdenziali, deve essere commisurata alla diversa garanzia disposta in favore dell’agenzia di somministrazione di non rispondere per eventuali violazioni delle previsioni contrattuali riguardanti le mansioni, l’inquadramento, il trattamento economico, l’orario e il luogo di lavoro commesse dall’utilizzatore stesso.