Con sentenza n. 20687 del 14 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che nessuna responsabilità solidale grava sul committente nei confronti di un dipendente dell’appaltatore, se il credito di questi è sorto successivamente alla cessazione dell’appalto e indipendentemente da questa.
Un dipendente dell’appaltatore era stato licenziato dopo la cessazione dell’appalto e aveva invocato in giudizio la responsabilità solidale del committente (ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003) in ordine al proprio diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte lo ha escluso per difetto d’inerenza del diritto vantato rispetto all’attività lavorativa svolta nell’appalto o di prova del nesso causale tra il licenziamento e la cessazione dell’appalto.
Infatti, i Giudici di legittimità, verificato che l’indennità era maturata dopo la cessazione del contratto di appalto, hanno affermato che il credito in questione non derivava da una prestazione lavorativa resa nell’esecuzione del contratto d’appalto, bensì dall’autonoma scelta imprenditoriale della medesima società appaltatrice di non avvalersi più dell’attività lavorativa del dipendente.
Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto esatto il rilievo del giudice di merito secondo il quale “il credito invocato non era temporalmente ed eziologicamente connesso alla cessazione del contratto d’appalto e che dalla stessa motivazione del licenziamento non emergeva alcun collegamento causale tra lo stesso e il contratto di appalto intercorso tra le società, essendo anche mancata la prova che il recesso fosse stato una conseguenza obbligata della cessazione del contratto d’appalto”.