Con sentenza n. 7201 del 10 dicembre 2013, il Tribunale di Torino ha riconosciuto una responsabilità dell’organizzazione sindacale sia ex art. 1337 c.c. per violazione dell’obbligo di buona fede nella fase di formazione del contratto, sia in sede extracontrattuale per perdita di chance, in favore di un gruppo di lavoratori che, dopo essere stati licenziati, avevano affidato la vertenza – seppure con incarico verbale – al sindacato. Quest’ultimo, dopo aver assicurato che avrebbe seguito la vicenda, non aveva agito in modo tempestivo, ritardando del tutto ingiustificatamente la stipulazione del contratto di mandato che ben sapeva avrebbe dovuto essere conferito per iscritto e determinando la decadenza dal diritto di impugnativa del licenziamento. Nello specifico, ha precisato il Tribunale, “deve infatti ritenersi che rientri nell’ambito della tutela dei lavoratori, scopo fondamentale del sindacato, attivarsi affinché la tutela sia effettiva senza colpevoli ritardi od omissioni che vanifichino il ruolo precipuo dell’Associazione”.