Con sentenza n. 6269 del 20 gennaio 2014, il Tribunale di Milano ha statuito che il datore di lavoro non è obbligato a motivare il provvedimento di trasferimento e ciò anche nel caso in cui il dipendente faccia esplicita richiesta di essere reso edotto delle ragioni alla base dell’atto datoriale poiché queste ultime devono essere fornite solo laddove l’atto di modificazione della sede di lavoro non contenga già dati sufficienti per permettere al lavoratore di conoscere le motivazioni poste alla base del trasferimento che l’ha interessato.