La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28448 del 19 dicembre 2013 ha ribadito il principio per cui il lavoratore che assuma di aver subito un danno biologico ha l’onere di provare sia i fatti da cui trarrebbero fondamento i pregiudizi lamentati, sia le conseguenze dannose scaturite da tali condotte, non essendo sufficiente riportarsi ad episodi riferiti dal CTU. Infatti, le eventuali lacune probatorie non possono essere colmate dall’attività esplorativa svolta dal consulente tecnico d’ufficio. Conformandosi al proprio consolidato orientamento, la Suprema Corte ha ribadito che la consulenza tecnica d’ufficio “non costituisce mezzo di prova, ma un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, il cui onere rimane pur sempre a carico delle parti”.