In una fattispecie in cui un lavoratore era stato licenziato poiché aveva furtivamente sottratto dagli scaffali del supermercato ove lavorava confezioni di vino in scatola per poi consumarle nello stesso luogo di lavoro, la Suprema Corte con sentenza del 20 gennaio 2015 n. 854, ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del medesimo.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno rilevato che, seppur la condotta del dipendente integrasse gli estremi di una azione delittuosa (impossessamento furtivo di prodotti aziendali), la sanzione espulsiva era sproporzionata rispetto al comportamento del dipendente poiché la sottrazione aveva riguardato un bene di modesto valore, meramente funzionale al consumo immediato, e la condotta non si è protratta per lungo tempo.