Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 440 del 18 febbraio 2015, ha dichiarato nullo il patto concluso tra un’azienda alberghiera ed un lavoratore con qualifica di “capo ricevimento” che prevedeva la riduzione della retribuzione concordata in sede di assunzione.
Ed invero, il Giudice di merito ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui “Il principio dell’irriducibilità della retribuzione, dettato dall’art. 2103 c.c., implica che la retribuzione concordata al momento dell’assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro e ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto”.
Ha precisato, inoltre, che “in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello “ius variandi”, la garanzia dell’irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate”.