Con sentenza n. 6751 del 21 marzo 2014, i Giudici di legittimità hanno ribadito che il principio di immediatezza della contestazione disciplinare e della tempestività del recesso muove dall’esigenza di osservare le regole di buona fede e di correttezza dell’attuazione del rapporto.
Tuttavia, pur dovendo tale principio essere inteso in senso relativo, il datore di lavoro deve portare a conoscenza del lavoratore i fatti emersi a suo carico non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo, infatti, procrastinare le contestazioni fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza.
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che la tempestività della contestazione va valutata anche in relazione alla specifica natura dell’illecito disciplinare, alla complessità dell’organizzazione aziendale nonché alla eventuale necessità di espletamento di ulteriori indagini.