Con ordinanza n. 1805 dell’11 agosto 2014, il Tribunale di Castrovillari, nel rigettare il ricorso incardinato da un lavoratore ai sensi dell’art. 1, comma 48 della L. n. 92/2012, ha statuito la non obbligatorietà del preliminare tentativo di conciliazione presso la DTL nei casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto come chiarito nella Circolare n. 3/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo cui le violazioni delle disposizioni previste dall’art. 2110 c.c. trovano difatti “una specifica tutela nell’ambito del riformulato art. 18 della L. n. 300/1970”.