Con sentenza del 4 marzo 2014 n. 4984, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore che si era avvalso del permesso ex art 33 L. 104/92 non per l’assistenza al familiare, bensì per svolgere altra attività. Tale condotta, secondo la Corte, integra l’ipotesi di abuso del diritto, giacché si palesa, nei confronti del datore di lavoro, come lesiva della buona fede, privando quest’ultimo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell’ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale. Peraltro, la Suprema Corte ha altresì chiarito come il controllo, demandato dal datore di lavoro ad un’agenzia investigativa per accertare l’utilizzo dei permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 (contegno suscettibile di rilevanza anche penale) non è posto in violazione di legge né è precluso dagli artt. 2 e 3 St. Lav., essendo effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa.