Con sentenza n. 192 del 21 gennaio 2014, il Tribunale di Milano ha statuito che l’art. 28 L. n. 300/1970 nella parte in cui conferisce alle “associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse” il potere di adire il Tribunale competente per porre fine alla condotta antisindacale messa in atto dal datore di lavoro non riconosce tale prerogativa unicamente alle associazioni che hanno stipulato contratti collettivi di carattere nazionale poiché, a differenza dell’art. 19 L. n. 300/1970, questo requisito non è espressamente previsto dalla normativa ivi richiamata.
Ed invero “è possibile che presentino (il suddetto) requisito anche associazioni che abbiano svolto attività su tutto, o quanto meno ampia parte del territorio nazionale anche senza aver sottoscritto contratti collettivi nazionali” o fatto parte di una confederazione che sia maggiormente rappresentativa.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva proposta da una Società nei confronti dell’associazione Cobas Lavoro Privato in quanto dotata di una struttura organizzativa a livello nazione svolgente attività sindacale su ampia parte del territorio italiano.