Con la sentenza n. 15434 del 7 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato l’annosa questione relativa alla portata applicativa dell’articolo 32 della L. 183/2010 con la quale (prima dei recenti interventi di riforma) è stato novellato l’articolo 6 della L. n. 604/66 (Norme in materia di licenziamento).
Nello specifico, la Suprema Corte ha ribadito che “il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, riguarda tutti gli ambiti di novità di cui alla Legge 15 luglio 1966, n. 604, novellato articolo 6, e dunque non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi in precedenza non contemplate, ma anche l’inefficacia di tale impugnativa, prevista dal medesimo articolo 6, comma 2, anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l’omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato”.