La Suprema Corte, con sentenza del 2 dicembre 2014 n. 25482, ha ritenuto che il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti il normale svolgimento del rapporto di lavoro, quali ad esempio i riposi settimanali e le festività.
Il decorso è, invece, ritenuto escluso in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell’attività del datore di lavoro e il godimento delle ferie annuali poiché preclude alle parti, sia pure temporalmente, la sperimentazione della reciproca convenienza del contratto di lavoro, che costituisce la causa del patto di prova.