Con sentenza n. 20722 del 14 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato al lavoratore che, dopo un lungo periodo di malattia, sia stato riammesso in servizio, collocato in ferie e, infine, licenziato.
La società datrice di lavoro aveva sostenuto in giudizio che il ridotto lasso di tempo durante il quale il lavoratore aveva prestato la propria attività lavorativa a seguito del periodo di malattia dimostrava che, nel caso specifico, non si potesse parlare di effettiva riammissione in servizio. Questa tesi non ha però convinto i Giudici di legittimità, secondo cui l’avvenuta ripresa del servizio con il consenso del datore di lavoro ed il lasso di tempo con cui quest’ultimo aveva soprasseduto al recesso, escludevano il nesso di causalità tra il superamento del periodo di comporto ed il licenziamento intimato.
Il recesso doveva considerarsi, dunque, illegittimo, con la conseguenza che il lavoratore oltre a dover essere riammesso in servizio, aveva diritto alle retribuzioni maturate sino alla data dell’effettiva reintegrazione.