Con sentenza del 12 dicembre 2013 il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto che l’art. 2116 c.c. pur menzionando espressamente i rapporti di lavoro subordinato esprime tuttavia un principio di carattere generale (cd. “di automaticità delle prestazioni” previdenziali e assistenziali obbligatorie) con l’effetto di trovare applicazione anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
Infatti, ha chiarito il Tribunale, “considerando che nel caso di collaborazione a progetto i contributi sono versati da parte del committente anche per la quota a carico del lavoratore, così come a fini fiscali i redditi da collaborazione sono assimilati a quelli da lavoro dipendente, considerato che il collaboratore non ha alcun sistema per costringere il committente a versare i contributi dovuti a favore dell’Inps, come non lo ha il lavoratore dipendente, la mancata applicazione del principio di automaticità delle prestazioni potrebbe costituire una violazione dell’art. 3 della Costituzione trattando situazioni che allo stesso modo meritano tutela in modo irragionevolmente diverso. La diversità aveva un senso agli albori della introduzione della figura quando i collaboratori erano più vicino agli autonomi in quanto a tutele sostanziali e previdenziali”.
La fattispecie in esame riguardava una collaboratrice a progetto iscritta alla gestione separata INPS che aveva riscontrato un’omissione contributiva per mancato versamento del committente e aveva chiesto dichiararsi applicabile il principio di cui all’art. 2116 c.c.